Francesco Papurello

Testamento

IL TESTAMENTO

Un testamento può essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura.

Revoca e modifica del testamento:
Il testamento deve essere espressione delle ultime volontà del testatore, e quindi può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Ciò può avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato o che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente.

Una revoca avvenuta espressamente mediante un testamento posteriore mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui questo sia privo di effetto perché l'erede istituito è morto prima del testatore, oppure perché è indegno all'eredità o abbia rinunciato alla stessa. In questo caso trova applicazione la successione legittima.

Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d'accordo con il contenuto dello stesso.

Nullità dei contratti successori:
Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (contratti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare ad una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.

Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi:
Per garantire la libera espressione delle ultime volontà, il legislatore vieta anche la stesura di testamenti reciproci (in cui due o più persone si lasciano reciprocamente dei beni) o congiuntivi (con cui due o più persone dispongono nello stesso atto a vantaggio di un terzo).

Rappresentazione (vale per la successione con o senza testamento):
Qualora i figli ovvero i fratelli e le sorelle del defunto aventi diritto di successione non potessero o non volessero accettare l'eredità (per morte, indegnità, rinuncia all'eredità), ad essi nella successione subentrano i loro discendenti.

Forme dei testamenti

Il testamento olografo:
Per essere valido il testamento deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore.
Un testo solo firmato di propria mano e redatto da un'altra persona o scritto a macchina non è sufficiente.
Anche se per la validità del testamento olografo la legge non prevede altre disposizioni di carattere formale, al fine di evitare difficoltà interpretative andrebbero osservate le seguenti regole:

  • esatta indicazione del luogo e della data
  • esatta indicazione del nome e del cognome
  • numerazione delle pagine nel caso di testamenti particolarmente voluminosi.

Chi ha in deposito e custodia un testamento olografo (notai, avvocati, privati), al momento in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore deve provvedere a consegnarlo ad un notaio per la pubblicazione.

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico. Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Qualora il testatore fosse incapace di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Dopo la morte del testatore, il notaio chiama gli aventi diritto di successione per la lettura del testamento.

Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o non a mano dal testatore, questo dovrà sottoscriverlo anche su ciascun mezzo foglio.

Il testamento viene sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni.

Qualora il testatore non fosse capace di scrivere o non dovesse essere momentaneamente in grado di apporre la propria firma sul testamento, egli lo dovrà comunicare al notaio indicandone i motivi; il notaio provvederà quindi a farne menzione con un apposita annotazione nell'atto di deposito.

Dopo la morte del testatore, il notaio deve provvedere a pubblicare il testamento.
Come nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio procede alla stesura di un verbale sul contenuto del testamento stesso, in presenza di due testimoni.

Contenuto del testamento

Il testamento solitamente contiene disposizioni relative al patrimonio del testatore.

Disposizioni non riferite al patrimonio:
In un testamento possono essere tuttavia date anche "disposizioni non riferite al patrimonio". Così, ad esempio, il testatore può:

  • riconoscere figli naturali;
  • esprimere la volontà di legittimazione di figli naturali (ciò costituisce la premessa sulla base della quale un figlio naturale, dopo la morte del testatore, può eventualmente richiedere la sua legittimazione);
  • nominare un tutore per superstiti minorenni o interdetti,
  • abilitare nuovamente un indegno alla capacità di succedere,
  • nominare un esecutore testamentario,
  • esprimere desideri in merito alla cura della tomba, ecc.

Disposizioni relative al patrimonio:
Per quanto concerne il contenuto di un testamento relativo ai beni patrimoniali, in primo luogo si può distinguere tra l'istituzione di erede e l'assegnazione di legato.

Istituzione di erede

Nell'istituzione di erede, da parte del testatore nel testamento vengono nominati eredi di cui ciascuno riceve una quota dell'intera eredità.
Ciò può avvenire sia mediante assegnazione di una quota indivisa (ideale) dell'eredità stessa (ad es. erede per un terzo), sia mediante assegnazione di beni concreti della massa ereditaria (ad es. una casa di abitazione). Nella assegnazione di beni concreti deve risultare chiaramente l'intenzione del testatore di assegnare agli eredi quote del patrimonio ereditario.

Si parla quindi di successione a titolo universale, vale a dire che l'erede subentra in tutti i diritti del testatore, ma anche negli obblighi dello stesso trasmessi per via ereditaria (pertanto egli risponderà anche dei debiti del testatore).

Assegnazione di legato

Se un testatore lascia singoli legati non come parti del patrimonio complessivo (es. un mobile ben definito, un immobile), il beneficiario non viene definito come erede, bensì come legatario. Le singole assegnazioni non possono essere considerate parte del patrimonio complessivo. Si parla quindi di una successione a titolo particolare.

Per stabilire se una assegnazione sia da considerare istituzione di erede o legato, in caso di dubbio si dovrà cercare di conoscere la volontà del testatore di conferire il relativo bene come parte del patrimonio complessivo o come legato.

In questo caso andrà considerato in particolare il fatto che l'erede, al contrario del legatario, risponde anche per i debiti ereditari e risponde nei confronti del legatario per la cessione del legato.

Condizioni e oneri

L'istituzione di erede o l'assegnazione di un legato può essere assoggettata ad una condizione (evento futuro, per il quale non sia certo che si verifichi), oppure può essere legato ad un determinato onere (prestazione richiesta al beneficiario).
L'adempimento di oneri può essere fatta valere in via giudiziaria in particolare da coeredi, da legatari e dall'esecutore testamentario.

Esecutore testamentario

Se l'esecuzione delle ultime volontà del testatore espresse nel testamento risulta complicata e onerosa o difficoltosa dal punto di vista umano, è consigliabile provvedere alla nomina di una persona di fiducia quale esecutore testamentario.
Essa può essere anche un erede o legatario.

L'esecutore testamentario ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. Egli deve amministrare la massa ereditaria fino all'esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del testatore, con l'obbligo di rendere conto della propria attività.

L'esecutore testamentario da nominare dovrebbe essere informato sul futuro compito, e ad esso si dovrebbe chiedere il relativo consenso ancor prima della stesura del testamento.

Il diritto alla legittima

Se con il testamento possono essere lasciati beni anche a persone non imparentate con il defunto o a enti e persone giuridiche, il legislatore prevede una legittima per i parenti più stretti. La parte rimanente del patrimonio viene considerata porzione liberamente disponibile.

Eredi Legittima Porzione disponibile
coniuge 1/2 1/2
coniuge + 1 figlio/a 1/3 il coniuge 1/3 il figlio 1/3
coniuge + diversi figli 1/4 il coniuge 1/2 i figli 1/4
coniuge + genitori + nonni 1/2 il coniuge 1/4 parenti 1/4
1 figlio/a 1/2 1/2
più figli 2/3 1/3
genitori + nonni 1/3 2/3

Legittimatari

Sono legittimatari il coniuge, i figli legittimi (ai quali sono equiparati i figli legittimati ed i figli adottivi) ed i figli naturali, nonché gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, ecc.).
Qualora i figli non possano o non vogliano accettare l'eredità (per morte, indegnità, rinuncia all'eredità), tale diritto può essere rivendicato dai figli degli stessi.
In presenza di figli o discendenti legittimatari, gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) non hanno alcun diritto ad una legittima.

Diritto alla legittima del coniuge:

Una regolamentazione particolare riguarda il diritto alla legittima del coniuge.
Ad esso sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili, se di proprietà del defunto.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile del defunto e, qualora questa non sia sufficiente, sulla legittima spettante al coniuge stesso ed eventualmente sulla legittima spettante ai figli.

Il coniuge separato ha diritto alla legittima solo nel caso in cui non gli sia stata addebitata la separazione.
Il coniuge separato a cui sia stata addebitata la separazione ed il coniuge divorziato hanno diritto ad un assegno vitalizio, se godevano degli alimenti a carico del defunto.

Entità della legittima

L'entità della legittima stabilita per legge dipende dal grado di parentela:

In vita il testatore potrebbe disporre sul suo intero patrimonio con donazioni, togliendo in questo modo ai legittimatari il loro diritto.
Per evitare che ciò accada, il legislatore ha stabilito che le donazioni fatte quando il testatore era in vita devono essere considerate nel calcolo della legittima.

Nella soddisfazione dei diritti di legittima vengono prima ridotte le disposizioni testamentarie e quindi le donazioni fatte nel momento in cui il testatore era in vita, iniziando dall'ultima donazione fatta in vita.

Eredi sostituti

Il testatore può - nel caso in cui un erede non possa o non voglia accettare l'eredità - nominare nel proprio testamento degli eredi sostituti. Con l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi sostituti viene escluso il diritto di rappresentazione dei discendenti.

Diritto di accrescimento

Se nel testamento più eredi sono stati istituiti nell'universalità dei beni senza determinazione delle parti o in parti uguali, e qualora uno di essi non possa o non voglia accettare l'eredità, la sua parte si accrescerà agli altri in parti uguali. A condizione, tuttavia, che non sia stato nominato alcun erede sostituto e che non sia possibile o non sia stato fatto valere alcun diritto di rappresentazione.

L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali sia stato legato uno stesso oggetto, a meno che dal testamento stesso non risulti una diversa volontà del testatore.