Francesco Papurello

Successione

IL DIRITTO SULL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

In base alla Legge n. 383 del 18/10/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24/10/2001, è stata modificata l'imposta sulle successioni e donazioni.

La nuova normativa viene applicata a tutte le eredità e donazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore della nuova legge in data 25/10/2001.
La nuova normativa non prevede più un'imposta di successione in via generale, ossia indipendentemente dal valore dei beni lasciati in eredità e del grado di parentela degli eredi nei confronti del de cuius.

Nel caso d'eredità di beni immobili (o di diritti reali a tali beni) è richiesto il pagamento delle imposte ipotecarie del 2% e di catasto dell' 1%, nel caso di prima casa € 129,11 cadauna.

Nel caso di donazioni, il grado di parentela tra il donante ed il donatario è ancora rilevante ai fini fiscali.
Qualora il donatario fosse il coniuge del donante, un parente in linea retta (ad es. padre-figlio, nonno-nipote) oppure nel caso di un rapporto di parentela fino al 4° grado (zio-nipote, cugini), non si applica nessun'imposta di successione.
È richiesta solamente in tutti gli altri casi e se il bene oggetto della donazione è di valore superiore ai € 180.759,91 (nel caso di persone con grave handicap € 516.456,00).
Se il donatario riceve più volte, dallo stesso donante, più donazioni, si potrà usufruire di tale franchigia una sola volta.

In quel caso l'imposta si applica solamente al valore eccedente la franchigia di cui sopra.
L'ammontare dell'imposta corrisponde a quello applicato per le alienazioni a titolo oneroso. (ad es. imposta sul registro per alienazioni d' immobili 7%, nel caso di prima casa 3%).

Anche nel caso di donazioni, in seguito al trasferimento di immobili (o diritti reali), è richiesto il pagamento delle imposte ipotecarie del 2% e di catasto dell'1%, nel caso di prima casa € 129,11 cadauna.

In entrambi i casi (donazioni e successioni) rimangono valide le agevolazioni fiscali riguardanti l'imposta ipotecaria e di catasto per l'acquisto della prima casa.

Successioni Beneficiari Ipotecarie e catastali
Terreni e fabbricati Tutti 3 %
Prima casa Tutti € 258,22


Le nuove aliquote di imposta per:

Donazioni per valori oltre € 180.759,91 Imposta registro Ipotecarie e catastali
Coniugi e ascendenti e discendenti diretti - 3%
Parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado - 3%
Altri soggetti per:

Terreni agricoli
Terreni non agricoli
Fabbricati
Fabbricati vincolati
Prima casa
Immobili in aree soggette a piani urbanistici vincolati


15%
8%
7%
3%
3%
1%
3%



Ogni beneficiario deve pagare le imposte per la quota ereditaria a lui spettante. Ogni singolo erede e/o legatario può usufruire di una quota esente pari a € 180.759,91, (che per minori e portatori di handicap ammonta a € 516.456,00). Se quindi il valore dei beni ereditati dai singoli eredi è inferiore a € 180.759,91, non deve essere pagata alcuna imposta sulle successioni.

Tale franchigia vale per le eredità e donazioni fatte durante la vita del testatore, e di essa ogni beneficiario può usufruire una sola volta. Se quindi il testatore ha fatto una donazione al beneficiario quando ancora era in vita, e per il calcolo dell'imposta la franchigia è già stata considerata, il beneficiario stesso non potrà più usufruirne nell'eredità.

E' stata introdotta la possibilità di corrispondere volontariamente l'imposta di successione durante la vita, in questa ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle ordinarie. Tale aliquota corrisponde a quella applicata per le donazioni.

Sono state definitivamente abolite l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e la relativa imposta sostitutiva temporaneamente introdotta.

Valutazione dei beni della massa ereditaria:

Per il calcolo dell'imposta di successione il valore dei beni e fondi patrimoniali della massa ereditaria viene accertato come segue:
Per denaro, gioielli e beni mobili viene assunto un valore pari al 10% delle assegnazioni ai singoli eredi, con detrazione della quota esente stabilita per legge, e ciò indipendentemente dal fatto che essi abbiano effettivamente fatto parte della massa ereditaria. Se tuttavia essi vengono riportati distintamente in un inventario da compilare in tribunale o innanzi ad un notaio, producendo le necessarie prove possono essere indicati nella dichiarazione di successione ad un valore più basso.

Per gli immobili l'imposta sulle successioni viene calcolata secondo il valore catastale, che deve essere moltiplicato come segue:

  • fabbricati delle categorie A, B, C per 100 (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • fabbricati delle categorie A/10 e D per 50;
  • fabbricati delle categorie C/1 ed E per 34.

I valori catastali sono soggetti ad una rivalutazione pari al 5% che va considerata nel calcolo.

Per terreni vale il valore del reddito agrario secondo il catasto, che va moltiplicato per 75, con una rivalutazione pari al 25%.

Per terreni edificabili vale il rispettivo valore di mercato.

Per i titoli la legge prevede norme particolari. Restano esenti da imposta BOT e CCT, salvo modifiche nella legislazione fiscale italiana.

Nell'eredità di aziende o partecipazioni ad imprese non va più considerato il valore di avviamento, cosicché lo stesso può essere trasferito al valore contabile.

Pagamento delle imposte di successione

ipotecarie e catastali sugli immobili facenti parte dell'eredità.
Tale importo deve essere calcolato dalle stesse persone che procedono alla dichiarazione di successione. Questa cosiddetta autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali avviene sulla base del rispettivo valore catastale.

L'ufficio del registro procede quindi al calcolo dell'imposta di successione, che deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso di calcolo.

In una comunione di eredi l'importo complessivo dell'imposta sulle successioni da pagare viene comunicato ad ogni singolo erede. Su richiesta presso l'ufficio del registro si può ricevere un'elencazione con la quota dell'imposta di successione rispettivamente dovuta.

L'imposta sulle successioni può essere pagata anche a rate. In questo caso va tuttavia versato un acconto nella misura minima del 20% dell'importo complessivo dovuto, fornendo inoltre, una garanzia bancaria o ipotecaria.