Francesco Papurello

Eredità

ACCETTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELL'EREDITÀ

Capacità di succedere

Sono capaci di succedere le persone fisiche e giuridiche (enti riconosciuti, come associazioni, fondazioni e organizzazioni con personalità giuridica, cooperative e società con personalità giuridica o altri enti con personalità giuridica, ad es. enti ecclesiastici, di diritto pubblico), come anche enti non riconosciuti o enti senza personalità giuridica.
Qualora debbano essere dati in eredità immobili, per gli stessi andrà chiarita la capacità di intavolazione (vale a dire la capacità di essere iscritto come proprietario dell'immobile).
Anche il bambino non nato ma già concepito al tempo dell'apertura della successione è capace di succedere. Salvo prova contraria, si considera concepito al tempo dell'apertura della successione il bambino che nasce entro 300 giorni dalla morte del testatore.

Possono inoltre ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Indegnità

Per poter ereditare da una persona non si deve essere indegni nei confronti della stessa. Dalla successione è escluso come indegno:

  • chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere il testatore, il suo coniuge, un suo discendente o ascendente, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma del codice penale (ad es. legittima difesa o situazione di emergenza),
  • chi a danno di una di tali persone abbia commesso un fatto per il quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (in particolare uccisione con il consenso dell'ucciso e istigazione o aiuto al suicidio),
  • chi abbia denunciato una di tali persone per un reato punibile con la reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio, ovvero chi nel procedimento penale abbia testimoniato contro una di queste persone e successivamente sia stato condannato per falsa testimonianza,
  • chi con dolo o violenza abbia indotto il testatore a fare, a revocare o a mutare un testamento, ovvero glielo abbia impedito,
  • chi abbia soppresso, celato o alterato un testamento in cui venga regolata la successione o abbia fatto uso di un testamento falso.

L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà (e quindi nel testamento) oppure in vita per atto pubblico.

Acquisto dell'eredità

Con l'accettazione dell'eredità la persona chiamata all'eredità stessa diventa erede e acquisisce tutti i diritti ed obblighi legati all'eredità.L'eredità viene acquisita con effetto retroattivo, vale a dire con effetto dal momento della morte del testatore. Tale data viene definita come momento di apertura della successione.

Forme di accettazione dell'eredità

L'accettazione dell'eredità può essere:

  • espressa:
    Mediante una dichiarazione scritta in cui la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es. in un contratto, nella domanda di rilascio di un certificato di eredità, in una dichiarazione notarile).
  • tacita:
    il chiamato all'eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede.

Donazione, vendita o cessione di diritti ereditari, nonché rinuncia all'eredità verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importano in ogni caso l'accettazione dell'eredità, senza che sia necessario verificare l'esistenza della volontà di accettazione.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un'accettazione parziale dell'eredità non è possibile.

Accettazione in presenza di debiti del testatore:

L'acquisto dell'eredità comporta la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell'erede. In pratica ciò significa che l'erede stesso risponderà per eventuali debiti ereditari con il suo proprio patrimonio.
Se non si conosce l'entità esatta dei debiti ereditari, con la cosiddetta "accettazione col beneficio d'inventario" il rischio dell'obbligo di rispondere per i debiti ereditari con il patrimonio privato può essere escluso.

Con questo tipo di accettazione eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

L'accettazione con il beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente.

L'amministratore di una persona giuridica, nonché i genitori, o il tutore di un minorenne sono obbligati ad accettare l'eredità col beneficio di inventario.

Anche per i creditori delle persone chiamate all'eredità, nonché per i legatari la separazione dell'eredità stessa dal patrimonio dei chiamati all'eredità può essere vantaggiosa. Essi possono chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede entro tre mesi dalla morte del testatore.

Termine per l'accettazione di un'eredità:

L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore.

Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia chiedere al tribunale che per le persone chiamate all'eredità venga fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il diritto di accettazione si estingue.

Un'eccezione è costituita dall'accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari.
In questo caso l'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e l'accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi.

Rinuncia all'eredità

La rinuncia all'eredità può avvenire entro il termine previsto per l'accettazione.

La rinuncia stessa viene fatta mediante una dichiarazione ricevuta dal cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio.

Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con la rinuncia all'eredità il chiamato all'eredità stessa può quindi liberarsi dalla sua responsabilità per i debiti ereditari.

La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità, e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.

Acquisto del legato:
Per l'acquisto di un legato non è necessaria alcuna accettazione. Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

La rinuncia non può essere legata ad alcuna condizione o ad un termine.